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SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI SONO I RISCHI IN GRAVIDANZA?

Tra i rischi lavorativi da valutare, in particolare per quanto riguarda la differenza di genere, rientra quello delle lavoratrici che si trovano in gravidanza.

La gravidanza, infatti, è un periodo molto particolare per una donna e, in base all’attività lavorativa svolta, ci possono essere dei rischi per la salute sia della lavoratrice sia del bambino.


La normativa per tutelare le lavoratrici gestanti

Per la tutela delle lavoratrici è stata istituita una normativa specifica, il D.lgs. 151/2001.

Il D.lgs. 151/2001 è definito “Testo unico a tutela della maternità e paternità” e, oltre a disciplinare i congedi, i riposi ed i permessi, tutela la salute e la sicurezza delle lavoratrici sia in gravidanza sia dopo il parto.

Il testo unico di tutela della maternità e paternità prevede che la lavoratrice non svolga attività lavorativa nel periodo che va da 2 mesi prima la data presunta del parto a 3 mesi successivi al parto.

È necessario sapere poi che ci sono delle indicazioni specifiche per quanto concerne:

  • La valutazione del rischio

  • La proibizione di adibire la lavoratrice a lavori vietati

  • Il divieto di lavoro notturno

  • L’astensione anticipata del congedo di maternità. Nei casi in cui ci siano complicanze nella gestazione oppure quando le condizioni di lavoro siano a rischio e la lavoratrice non possa essere cambiata di mansione.

Nel dettaglio la tutela delle lavoratrici copre tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino.

Nel momento in cui la lavoratrice mette a conoscenza il Datore di Lavoro della gravidanza, quest’ultimo dovrà attuare subito le misure di prevenzione e protezione adeguate.

Lavori vietati in gravidanza

Alcune attività lavorative particolarmente pericolose, faticose o insalubri, hanno il divieto di essere effettuate durante il periodo di gravidanza e per un periodo post parto che può arrivare fino a sette mesi.

I fatti di rischio che costituiscono rischio sono:

  • Lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda (es. commesse, addette alla ristorazione, ecc.)

  • Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute

  • Movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi (es. lavori di magazzinaggio)

  • Lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esigo sforzo

  • Uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni

  • Lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.)

  • Lavori a bordo i qualsiasi mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman)

  • Lavori che espongono a temperature troppo basse (es. magazzini frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.)

  • Lavoro notturno

Particolarità lavoro notturno

In presenza di attività lavorative svolte tra le 24 e le 6 (lavoro notturno) vige il divieto assoluto di adibire a tale attività le lavoratrici gestanti e madri dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino.

Non possono essere obbligati a svolgere lavoro notturno, in caso di richiesta esplicita anche i seguenti lavoratori:

  • Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa

  • Lavoratrice o lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni

  • Lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (tutela dell’handicap).

Tabella riassuntiva di astensione da lavoro per gravidanza.

Andiamo di seguito ad inserire, in base ai rischi lavorativi, quanto indicato dal testo unico di tutela D.lgs. 151/01.


POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO

RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE

IN GRAVIDANZA

PUERPERIO




(fino a sette mesi dopo il parto)

 

Attività in postura eretta prolungata (se supera metà dell’orario lavorativo)

Divieto

Non c’è divieto

 

Attività in posizione seduta fissa

Divieto a partire dalla fine del sesto mese di gestazione

Non c’è divieto

 

Ripetuti piegamenti e rotazione del busto

Divieto

Non c’è divieto

 

Lavori su scale, impalcature e pedane

Divieto

Non c’è divieto

 

 

RISCHI FISICI

RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE

IN GRAVIDANZA

PUERPERIO




(fino a sette mesi dopo il parto)

 

Esposizione a rumore

Divieto se il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) è ≥ di 80 Db

Divieto se il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) è≥di85Db

 

Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (aereo, autobus, muletti…)

Divieto

Non c’è divieto

 

Lavoro con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio)

Divieto

Divieto qualora il




livello di esposizione sia uguale o maggiore

al livello di azione.

 

Lavoro con utilizzo di attrezzature comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al corpo intero)

Divieto

Divieto qualora il




livello di esposizione sia uguale o maggiore

al livello di azione

 

Lavoro con macchina mossa a pedale

Divieto

Non c’è divieto

 

Mansione con esposizione a sollecitazione termiche estreme (ambienti severi caldi o severi freddi) e/o esposizione a sbalzi termici >10°C

Divieto

Divieto

 

 

RISCHI FISICI

RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE

IN GRAVIDANZA

PUERPERIO




(fino a sette mesi dopo il parto)

 

Esposizione a discomfort termico

In relazione alla valutazione del rischio

In relazione alla valutazione del rischio

 

Esposizione a radiazioni non Ionizzanti





Divieto

Divieto se l’esposizione è superiore ai livelli di azione stabiliti dalla normativa vigente all’ art. 208 D.lgs. 81/2008.

 

Radiazioni ottiche

Divieto

In relazione alla Valutazione

 

Esposizione a radiazioni Ionizzanti

Divieto

Divieto

 

 

RISCHI CHIMICO E CANCEROGENO

RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE

IN GRAVIDANZA

PUERPERIO




(fino a sette mesi dopo il parto)

 

RISCHIO CHIMICO (Titolo IX D.lgs. 81/08)

Divieto

Divieto

 

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Divieto

Divieto

 

 

RISCHI BIOLOGICO

RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE

IN GRAVIDANZA

PUERPERIO




(fino a sette mesi dopo il parto)

 

RISCHIO BIOLOGICO

Divieto

Divieto

 

 

RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE

IN GRAVIDANZA

PUERPERIO




(fino a sette mesi dopo il parto)

Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori

Divieto se per l’entità̀ del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria

Divieto se per l’entità̀ del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria

Movimentazione manuale dei carichi (trasporto, sollevamento, sostegno, deposizione, spinta, traino, e spostamento pesi)

Divieto

Divieto se per l’entità̀ del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria

Sforzi fisici – colpi –urti

Divieto

Non c’è divieto

Rischio reazioni improvvise e violente

Divieto

Divieto

LAVORO NOTTURNO

Divieto

Divieto. Fino al compimento di un anno di età̀ del bambino

 

RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE

IN GRAVIDANZA

PUERPERIO




(fino a sette mesi dopo il parto)

STRESS LAVORO CORRELATO

Divieto se il rischio è valutato superiore “a basso”

Divieto se il rischio è valutato superiore “a basso”


Nella valutazione del periodo di astensione dal lavoro, quando non è previsto un periodo definito di divieto, sarà comunque necessario fare riferimento al medico competente MC (se presente in azienda) oppure, laddove le mansioni aziendali non richiedano la presenza del MC, del medico specialista al quale ci si è affidati per la gravidanza.

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