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Sanzioni penali, amministrative e ammende per inadempienze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art. 17, 28, 29) | SANZIONE : art.55 |
Valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento in collaborazione con l’RSPP ed il Medico competente (ove previsto). | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € |
Incompleta compilazione del documento (con misure adottate, DPI, programma, responsabili dell’adeguamento), o mancata consultazione del RLS. | Ammenda da 2.457 a 4.914 € |
Mancato aggiornamento del documento (entro 30 gg.) in caso di modifiche produttive, infortuni significativi, richiesta del medico competente, adeguamento tecnologico. | Ammenda da 1.228 a 2.457 € |
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (art. 3, 18, 26, 43) | SANZIONE : art.55 |
Mancata informazione ai volontari sui rischi specifici e le misure adottate. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921 a 4.914 € |
Mancata verifica idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi per affidamento lavori di appalto. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.228 a 5.896 € |
Mancata verifica di idoneità del lavoratori prima della mansione. Incarichi rischiosi affidati solo a lavoratori con adeguata formazione e addestramento. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6388 € |
Mancata nomina del Medico competente, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842 a 7.371 € |
Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento unico rischio interferenze). | Ammenda da 2.457 a 4.914 € |
Mancata custodia del documento di valutazione rischi, riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli argomenti previsti da art. 35, comma 2 | Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457 a 8.108 € |
Mancata comunicazione all’Inail e Ipsema degli infortuni superiori a 3 giorni entro 48 ore | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228 a 5.528 € |
Mancata comunicazione al medico della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 614 a 2.211 € |
Mancata consegna ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 122 a 614 € per ogni lavoratore |
PREPOSTO (art.19) | SANZIONE: art.56 |
Mancata vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi e informazione ai loro superiori diretti o il datore di lavoro su tutte le deficienze riscontrate. | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491 a 1.474 € |
Mancata verifica sull’accesso ai luoghi da lavoro pericolosi; sull’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e informazione su emergenze e prevenzione. | Arresto fino a 1 mese o ammenda da 245 a 982 € |
PROGETTISTI (art. 22) | SANZIONE: art.57 |
Progetti rispettanti i principi generali di prevenzione e scelta di attrezzature e componenti a norma. | Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 1.842 a 7731 € |
FABBRICANTI E FORNITORI (art. 23) | SANZIONE: art.57 |
Fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature, DPI e impianti non a norma. | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 12.285 a 49.140 € |
INSTALLATORI (art. 24) | SANZIONE: art.57 |
Progetti rispettanti i principi generali di prevenzione e scelta di attrezzature e componenti a norma. | Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.474 a 6388 € |
MEDICO COMPETENTE: obblighi (art. 25, 40 e 41) |
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Consegna la cartella sanitaria al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e consegna al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico la documentazione in suo possesso. | Arresto fino a 1 mese o ammenda da 245 a 982 € |
Programma sorveglianza sanitaria, redige cartelle, informa lavoratori sul significato della sorveglianza. | Arresto fino a 2 mese o ammenda da 368 a 1.474 € |
Collabora col datore di lavoro alla valutazione dei rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. | Arresto fino a 2 mese o ammenda da 491 a 1.965 € |
Comunica al lavoratore risultati sorveglianza e alla riunione fornisce dati relativi. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 737 a 2.457 € |
Comunicazione al SSN di dati relativi alla sorveglianza e divieto di accertamenti vietati sui lavoratori. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228 a 4.914 € |
LAVORATORI: obblighi (art. 20 e 43) | SANZIONE: art.59 |
Osservare gli obblighi e le istruzioni sulla sicurezza e salute. Utilizzare correttamente attrezzature e DPI (guanti, tuta, occhiali, cuffie, ecc.). | Arresto fino a 1 mesi o ammenda da 245 a 737 € |
Mancata esibizione ai lavoratori in appalto della tessera di riconoscimento. | Sanzione amministrativa da 61 a 368 € |
IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI (art. 21) | SANZIONE: art.60 |
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e DPI. | Arresto fino a 1 mesi o ammenda da 245 a 737 € |
Negli appalti mancata consegna della tessera di riconoscimento ai lavoratori. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 61 a 368 € |
ALTRO | SANZIONE: |
Protezione da impianti e apparecchiature elettriche (art. 80) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 87) |
Presenza di lavoratori irregolari superiori al 20% degli occupati. | Sospensione attività fino a due anni. |
Adeguamento dei locali di lavoro (art. 64) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.228 a 5.896 € (art. 68) |
Adeguamento dei cantieri (art.90) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 159) |
Adeguamento segnaletica (art. 163) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 165) |
Mancata notifica per luoghi di lavoro con più di 3 lavoratori (art. 250) | Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.071 a 7.862 € (art. 262) |
Ergonomia nell’uso dei videoterminali (art.174) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 178) |
Protezione da agenti cancerogeni e biologici (art.276) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 282) |
Riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi (art. 168) | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € (art. 170) |
Presenza di lavoratori irregolari superiori al 20% degli occupati | Sospensione attività fino a 2 anni |
Maggiorazione delle Sanzioni
La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) al comma 445 dell’art. 1, ha previsto la “maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori”.
In particolare, la lett. d) del comma 445 “stabilisce l’aumento del:
a. 20% degli importi previsti da:
– art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
– art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
– art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
– dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;
b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008”.
Inoltre la lett. e) del comma 445 introduce anche un concetto di “recidiva” in quanto le maggiorazioni:
“sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.