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I LAVORI IN QUOTA: RISCHI ED OBBLIGHI

Tra i rischi lavorativi che possono configurarsi all’interno di un ambiente di lavoro, c’è quello relativo alle attività che vengono definite come “in quota”.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testi Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. da una chiara definizione di lavoro in quota.

Cosa si intende per lavori in quota?

Il D.lgs. 81/2008 definisce lavoro in quota una qualsiasi attività che esponga il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore ai due metri rispetto ad un piano stabile.

In queste attività sono comprese, per esempio, le manutenzioni di impianti e/o fabbricati, gli scavi con profondità superiore ai due metri e tutte quelle attività che possano esporre un lavoratore ad un rischio di caduta da un’altezza superiore ai due metri.

Quali sono gli obblighi per il Datore di Lavoro di aziende che svolgono lavori in quota?

Le attività svolte in quota devono essere effettuate e gestite con particolari accortezze in quanto, per la particolarità dell’attività svolta, la percentuale di infortuni è alta.

A seguito della valutazione del rischio, infatti, il Datore di Lavoro sarà obbligato ad introdurre misure idonee ad abbassare il rischio. Più in particolare dovranno essere introdotte, in ordine:

  • Misure preventive

  • Misure di protezione collettiva (es. ponteggi metallici fissi, parapetti, reti di sicurezza, ecc.)

  • Misure di protezione individuale (dispositivi di ancoraggio, imbragature, elmetti di protezione, ecc.)

Per tutelare l’incolumità dei lavoratori esposti al rischio, è obbligo del datore di lavoro fornire le attrezzature, la formazione e l’addestramento specifici oltre a verificare che i lavoratori stessi utilizzino correttamente tutte le misure previste.

Inoltre, come previsto dall’art. 111 del D.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve:

  • scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego;

  • disporre affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego;

  • disporre affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto e sedili di sicurezza, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti;

  • individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, in base alle attrezzature utilizzate, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute;

  • nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci;

  • effettuare i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;

  • disporre affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Quali sono i rischi principali del lavoro in quota?

Nello svolgimento di attività in quota i principali incidenti che si possono verificare al lavoratore sono i seguenti:

  • Caduta dall’alto/nel vuoto a seguito della perdita di equilibrio o scivolamento;

  • Urto contro il suolo, una parete oppure un ostacolo a causa dell’effetto pendolo;

  • Sindrome da imbraco o sospensione inerte del corpo: si verifica a seguito di una caduta quando il lavoratore rimane appeso senza la possibilità di muoversi. Il mancato intervento in breve tempo può portare alla perdita di coscienza o alla morte del lavoratore;

  • Lesioni di diverso tipo (colpi, urti, tagli, schiacciamenti) causate da oggetti/detriti caduti dall’alto durante il trasporto con gru, argani, ecc.

Infine, è necessario ricordare che tutti i lavoratori che sono esposti al rischio di lavoro in quota devono essere sottoposti ad idonee attività specifiche di formazione ed addestramento senza le quali è vietato svolgere l’attività in quota.

Il corso base di addestramento per lo svolgimento di attività in quota ha una durata di 8 ore teorico/pratiche con un aggiornamento da prevedersi ogni 5 anni e dalla durata di 4 ore.

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